DOCUMENTI DA INVIARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ANNO 2023.
I nuovi clienti devono presentare:
- > Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, se esistente, Modello 730 o Modello Unico e relative deleghe F24 per acconti versati o compensazioni
- Codice fiscale del coniuge e di tutti i familiari fiscalmente a carico (il familiare è fiscalmente a carico quando ha percepito redditi nel 2023 NON superiori a euro 2.840,51)
- > Dati dell’attuale datore di lavoro (che provvederà al conguaglio derivante da Modello 730 fra luglio e agosto 2024)
Tutti i clienti devono presentare:
- > Documento di identità in corso di validità
- > Comunicazioni di variazione indirizzo, stato civile con relativa data
- > Codici fiscali del coniuge (incluse le Unioni civili) e di tutti i familiari a carico con reddito annuo inferiore a 2.840, 51 €. In aggiunta qualora ne ricorra il caso: • Documentazione rilasciata dal Comune comprovante le Unioni civili • Sentenza di separazione attestante l’attribuzione del carico fiscale dei figli per i coniugi separati • Per gli altri familiari a carico (es. coniuge separato, fratelli, nipoti ecc.) certificazione attestante la convivenza col dichiarante o in alternativa documentazione attestante il versamento degli assegni non obbligatori per sentenza obbligatoria da parte del dichiarante.
- > Redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: si richiede il Modello Certificazione Unica 2024 (redditi 2023) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. SI RICORDA CHE L’INPS NON SPEDISCE PIU’ LA CERTIFICAZIONE VIA POSTA, QUINDI E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE REPERIRE IL PROPRIO MODELLO CU 2024 riguardante gli eventuali redditi erogati da INPS (solo a titolo esemplificativo: pensione, pensioni di reversibilità, pensioni di invalidità, cassa integrazione ecc.)
- > Redditi relativi a fabbricati e terreni : • nel caso di acquisti, vendite, donazioni o successioni verificatesi nell’anno 2023, è necessario presentare copia dell’atto notarile di compravendita, donazione o della denuncia di successione. • nel caso di immobili locati è necessario presentare tutti i contratti di locazione in essere nell’anno 2023 e ricevuta di registrazione del contratto (per affitti a cedolare secca con opzione non esercitata in sede di registrazione del contratto si prega di esibire in aggiunta anche il modello di comunicazione (mod.69/RLI) e relativa ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino). Nel caso di registrazione di contratto a canone concordato (agevolato) successivo a Febbraio 2017, per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario munirsi anche dell’allegato F. • nel caso di variazione della rendita catastale degli immobili: presentare copia della lettera dell’Agenzia del Territorio o copia della pratica catastale effettuata dal geometra • nel caso di immobili dati in uso gratuito a familiare presentare eventuale contratto di comodato registrato o autocertificazione attestante la residenza del familiare che usa l’immobile come abitazione principale.
- > Redditi di lavoro autonomo non professionale e occasionale, redditi derivanti da opere dell’ingegno e altro : presentare la certificazione attestante i redditi da lavoro autonomo occasionale e le ritenute subite, provvigioni, redditi non catastalmente determinabili, compensi per lavoro prestato ad associazioni sportive dilettantistiche e simili, certificazioni attestanti i redditi percepiti all’ estero di lavoro o pensione.
- > Redditi da partecipazione in società di persone o associazioni di professionisti : serve la certificazione relativa all’utile e alle ritenute di competenza del socio. N.B. coloro che sono in possesso di tali redditi non possono fare il modello 730 ma solamente il modello Unico.
- > Plusvalenze : si ricorda che la vendita di terreni edificabili costituisce un reddito imponibile; vanno inoltre dichiarati i corrispettivi derivanti dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad esclusione di quelli acquisiti per donazione o successione e di quelli che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale.
- > Capital Gain: vanno dichiarate eventuali cessioni di quote sociali, vanno altresì dichiarate le plusvalenze realizzate mediante compravendita di azioni eseguite al di fuori del regime amministrato o gestito per cui si è optato.
> Redditi a tassazione separata: vanno dichiarati i rimborsi parziali o totali riferiti da oneri portati in deduzione o detrazione negli anni precedenti. Vanno altresì dichiarati i premi di assicurazione vita per i quali si è fruito della detrazione nel caso di riscatto della polizza prima del quinquennio.
PRINCIPALI NOVITA’ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2024
- >Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il Modello Unico. In particolare è ora possibile presentare il 730: – per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; – per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva; – assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
- >Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
- >Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- >Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
I PRINCIPALI ONERI CHE SONO DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19%
- > Spese sanitarie: sono detraibili le prestazioni mediche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, cure termali con prescrizione, acquisto o affitto di protesi sanitarie (per quest’ultime è necessaria la prescrizione del medico o l’autocertificazione che ne attesti il fabbisogno per motivi di salute), le spese mediche per degenze, scontrini di farmaci e omeopatici solo con codice fiscale del soggetto che ha usufruito dei farmaci (escluso integratori e parafarmaci) DA INCOLLARE SU FOGLIO A4 IN MODO BEN VISIBILE, scontrini parlanti o fatture comprovanti l’acquisto di dispositivi medici e relativa marchiatura CE del prodotto reperibile sulla scatola di imballaggio, ticket pagati per le spese sopraelencate, spese per assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa, le spese di operatori qualificati come addetti all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale). In caso di spese mediche rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie portare il prospetto dell’assicurazione con gli importi rimborsati per ciascuna fattura presentata. N.B.: le spese sanitarie sono detraibili solo nel caso in cui il loro importo complessivo superi 129,11 euro.
- > Spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa pubblica, anche se sostenute per famigliari non a carico.
- > Spese sanitarie per portatori di handicap sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici o informatici necessari per l’agevolazione della comunicazione, trasporto e deambulazione. Spese per acquisto di veicoli (adattati) con relativa manutenzione straordinaria e cani da guida per disabili
- > Spese veterinarie nel limite massimo di Euro 420,89 (franchigia minima € 129,11).
- > Interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale. Presentare la certificazione rilasciata dall’Istituto di credito attestante gli interessi e gli oneri accessori pagati. Per i nuovi mutui stipulati nel 2023 è richiesta la copia del contratto di acquisto dell’immobile, copia del certificato di residenza, copia del contratto di mutuo. Sono detraibili anche le competenze pagate al notaio per la stipula del contratto di mutuo e i compensi del tecnico per la redazione della perizia di stima dell’immobile al fine del contratto di mutuo. N.B. gli interessi sono detraibili in proporzione al rapporto così costituito: spese totali acquisto immobile dichiarate (comprese spese di mediazione, accessorie ecc.) / importo chiesto a mutuo. A tal fine per chi non avesse già provveduto gli anni precedenti si richiede di presentare copia del contratto di acquisto e copia del contratto di mutuo.
- > Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici
- > Premi di assicurazione vita e infortuni. Si ricorda che per i contratti stipulati entro il 31/12/2000 la detrazione è ammessa a condizione che il contratto non abbia durata inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, sono detraibili solamente i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante). L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro.
- > Premi di assicurazione per rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’assicurazione non possa recedere dal contratto. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
- > Spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo dell’istruzione, e della scuola secondaria di primo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 800,00 euro per alunno o studente (sia per il familiare fiscalmente a carico che per il contribuente stesso).
- > Spese di istruzione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti anche presso istituti stranieri e privati. Le spese per gli istituti o università privati o stranieri non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria dal Ministero dell’istruzione, dell’università, e della ricerca.
- > Spese funebri di familiari nel limite di Euro 1.550,00 per ciascun decesso indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esso(detr. max. € 294,50)
- > Detrazione per gli asili nido spese sostenute dai genitori relativamente alla frequenza di asili nido nel limite di € 632,00 per ogni figlio (detr. max €120,08).
- > Spese per l’attività sportiva dei ragazzi: limitatamente ai giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni, vi è la possibilità di detrarre il 19% delle spese, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 210,00 (detr. max € 39,90) per figlio, sostenute dai genitori per la frequentazione dei ragazzi a discipline e pratiche sportive dilettantistiche organizzate da associazioni, palestre, piscine ecc. Presentare fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la ditta o denominazione dei soggetti che hanno reso la prestazione, la causale del pagamento, l’attività sportiva esercitata, l’importo pagato, i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
- > Detrazione per le spese di intermediazione mobiliare, per un importo massimo di 1.000,00 (detr. max € 190,00), sostenute per i servizi resi dalle agenzie immobiliari per l’acquisto di una abitazione da adibire ad abitazione principale.
- > Spese sostenute per canoni di locazione dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’Università situata in un Comune diverso da quello di residenza (distante almeno 100 km e in Provincia diversa o in altro stato UE o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo). La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per familiari fiscalmente a carico. L’importo non può essere superiore a 2.633 euro. Presentare copia del contratto di locazione.
- > Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Presentare contratto di lavoro e comunicazione variazione residenza anagrafica. La detrazione non spetta se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro. Presentare copia del contratto di locazione
- > Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo. In ogni caso nessuna detrazione spetta se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro. Presentare copia del contratto di locazione.
- > Erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali effettuate tramite ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, ai partiti politici, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società di mutuo soccorso, alla Società di cultura “La Biennale di Venezia”, alle attività culturali ed artistiche, ad enti dello spettacolo, alle fondazioni operanti nel settore musicale, ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Per taluni di questi oneri è ammessa in alternativa la deduzione dal reddito.
- > Detrazione per gli addetti all’assistenza personale (es. “badanti”) : l’art. 12 del Tuir ha introdotto la possibilità di dedurre, nel limite massimo di € 2.100,00 le spese sostenute per se stessi o per altri familiari anche non a carico (la detrazione non spetta nel caso in cui il reddito complessivo superi i 40.000 €). Per poter usufruire di tale agevolazione è indispensabile che l’assistito sia stato riconosciuto non autosufficiente ai sensi della Legge 104/92 e che la colf rilasci ricevuta firmata delle prestazioni eseguite
Importante: Si ha diritto alla detrazione degli oneri anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico solo nel caso di: spese mediche (anche per portatori di handicap, veicoli adattati, cani da guida), premi di assicurazione sulla vita e infortuni, contributi previdenziali non obbligatori per legge, spese di istruzione secondaria e universitaria, spese per attività sportive praticate dai ragazzi, spese per asili nido, spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti), spese per canoni di locazione di studenti fuori sede.
I PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI IN MISURA PIENA DAL REDDITO
- > Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori o volontari anche se sostenuti per familiari a carico: i contributi versati all’ INPS nonché i contributi versati alle casse previdenziali professionali. Presentare certificazione dell’ente previdenziale per i contributi versati nell’anno o copia delle quietanze di pagamento.
- > Assegno periodico corrisposto al coniuge in seguito a separazione legale ed effettiva come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Presentare sentenza del Giudice e quietanze di versamento degli assegni.
- > Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. Presentare quietanze di versamento.
- >Contributi e donazioni per i paesi in via di sviluppo (ONG): solo per donazioni ed organizzazioni non governative riconosciute idonee. Presentare ricevute di versamento in c/c postale, bonifici e quietanze liberatorie.
- > Erogazioni liberali in denaro o natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
- > Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
- > Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap fornite da personale medico, paramedico e qualificato ai sensi delle istruzioni ministeriali. Importante: sono tali anche quelle sostenute per familiari ricoverati in case di cura (solo per la quota riguardante le spese mediche e di assistenza specifica da annotare distintamente in fattura). La deduzione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari, anche se fiscalmente non a carico.
- > Contributi versati per i collaboratori domestici : colf e baby-sitter (solo per la quota a carico del datore di lavoro). L’importo massimo deducibile è 1.549,37 euro. Presentare bollettini di versamento INPS.
- > Somme che in precedenti periodi di imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2023 sono state restituite all’ente che le ha erogate.
- > Altri oneri deducibili : Canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili, quali i contributi ai consorzi di bonifica o Indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento di locazioni commerciali o somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilati e che invece sono stati soggetti a tassazione o il 50% delle spese per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri o erogazioni liberali per onero difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato.
- > Contributi a forme pensionistiche complementari e individuali. Presentare certificazione dell’ente relativa ai contributi versati nell’anno di imposta.
- > Spese per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione date in locazione. Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione alla locazione per almeno 8 anni a carattere continuativo (se il contratto di locazione si risolve per cause non imputabili al locatore, è necessario che venga stipulato un nuovo contratto entro 1 anno dalla data di risoluzione). Il limite massimo complessivo di spesa è 300.000 euro più eventuali interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto o delle spese di costruzione, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui. La deduzione viene ripartita in 8 rate annuali di pari importo.
ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 50%.
Spese sostenute nell’anno 2023 o precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:
- > Per la ristrutturazione di immobili, tra cui:
- – interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- – interventi di restauro e risanamento conservativo;
- – interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- – interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
- – interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- – ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione;
- – delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici; e
- – la detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- > Per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
- > le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
L’agevolazione fiscale è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute, con limiti massimi di € 96.000 e deve essere rateizzata in dieci anni. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati l’importo detraibile, pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione, non può superare il limite di 96.000 euro. Per le spese sostenute dal condominio è sufficiente presentare la certificazione rilasciata dall’amministratore. Per le spese eseguite in proprio occorre presentare:
- copia dei bonifici di pagamento effettuati ai sensi della legge sulle ristrutturazioni;
- fatture dell’intervento;
- solo per garage e posto auto, anche certificazione dell’azienda edile attestante il costo di costruzione;
- eventuale copia delle quietanze degli oneri di urbanizzazione;
- nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati presentare anche atto notarile di acquisto o assegnazione.
Per le rate pregresse da riportare serve, se non già in nostro possesso, copia di tutta la documentazione relativa all’ anno dell’intervento.
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d’imposta del 50 per cento)
Ai contribuenti che hanno avuto detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 é riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nel corso del 2023 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’importo massimo detraibile è pari a 8.000 euro indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali. La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Presentare:
- – Copia delle ricevute di pagamento effettuato tramite bonifici bancari o postali ai sensi della legge sulle ristrutturazioni, oppure mediante carte di credito o carte di debito;
- – Copia delle fatture o ricevute di acquisto dei mobili o elettrodomestici.
ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 65%
Le spese sostenute nel 2023 relativamente agli interventi finalizzati al risparmio energetico quali l’acquisto di pannelli solari fotovoltaici per la produzione d’acqua calda, pompe di calore, coibentazione involucro, generatori ibridi e micro generatori. L’agevolazione fiscale è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute, con limiti massimi che variano a seconda dell’intervento, e deve essere rateizzata in dieci anni. Per poter usufruire dell’agevolazione il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione:
- – fattura dell’intervento;
- – bonifico fiscale attestante il pagamento;
- – copia della comunicazione effettuata nei modi e nei termini prestabiliti dall’Enea (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente);
- – asseverazione di un tecnico abilitato ove necessaria;
- – l’attestato di certificazione energetica;
- – copia della comunicazione IRE inviata all’Agenzia delle Entrate (da inviare solo nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’ imposta). Questo adempimento risulta abolito dal 13/12/2014.
ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 110%
A seguito del Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020 le spese sostenute nell’ anno 2023 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di interventi antisismici, godono di una detrazione maggiorata (Superbonus) pari al 90%
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di:
- Recupero del patrimonio edilizio
- Sisma-bonus
- Riqualificazione energetica
Il principale requisito per accedere all’agevolazione è che gli interventi portino al miglioramento di 2 classi energetiche anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
All’interno del Provvedimento sono stati previsti 2 tipologie di interventi:
- Interventi agevolabili: ossia quelli che possono accedere direttamente al Superbonus (trainanti).
- Interventi ecobonus: gli interventi ecobonus che se effettuati congiuntamente con quelli agevolabili al 110, permettono di accedere all’agevolazione (trainati).
Per maggiori informazioni e approfondimenti in merito a tale agevolazione si prega di contattare lo Studio.
Si ricorda inoltre che lo Studio offre il servizio dedicato “Superbonus 110%” che prevede l’ assistenza al cliente in tutte le fasi del progetto dalla pre-verifica di fattibilità al Visto finale di Conformità.